Le dimissioni del lavoratore e della lavoratrice sono l’atto con cui si comunica al proprio datore di lavoro di non voler proseguire più il rapporto di lavoro.
Spesso molti lavoratori dicono < mi sono licenziato >> , ma ciò non è corretto: il datore licenzia , il lavoratore si dimette.
Il lavoratore deve sapere che le dimissioni per avere effetto devono solo essere comunicate al dal datore di lavoro che non devev accettarle ma solo riceverle con le procedure previste dalla legge.
Molti lavoratori, pensano erroneamente, che le dimissioni, per essere valide devono essere accettate dal datore di lavoro: ma così non è.
Per dimettersi è necessario utilizzare esclusivamente la modalità telematica (art. 26, comma 1, Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151 Orbene essite una procedura
Il Decreto Ministeriale del 15 dicembre 2015 definisce le modalità, gli standard e le regole tecniche per la comunicazione telematica delle dimissioni. Restano fuori dal campo di applicazione della norma il lavoro domestico, i casi di risoluzione a seguito di conciliazione stragiudiziale, le ipotesi di convalida presso l’ITL previste dall’art. 55, comma 4, del D.Lgs. n. 151/2001 relative ai genitori lavoratori, nonché i rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (Decreto Legislativo 24 settembre 2016, n. 185).
Se muniti di spid il lavoratore e la lavoratrice potranno inviare personalmente le dimissioni accedendo al sito del ministero del lavoro clicca Accedi al sistema oppure recarsi ad un patronato o altri enti abilitati.
Il lavoratore deve rassegnare le dimissioni rispettando il termine di preavviso previsto dal proprio ccnl .
Si suggerisce sempre di inserire la pec del datore di lavoro e comunque sempre a mezzo pec inoltrare allo stesso la ricevuta della trasmissione delle dimissioni.