L’assegno mensile di assistenza è una prestazione economica erogata solo dopo aver fatto domanda.
Persone con una riduzione parziale della capacità lavorativa (dal 74% al 99%) e con un reddito inferiore alle soglie previste annualmente dalla legge possono presentare domanda ed ottenerlo.
L’assegno mensile di assistenza è stato istituito dall’articolo 13 della Legge 30 marzo 1971, n. 118.
L’articolo ormai superato precisava che l’assegno mensile di assistenza spettava agli invalidi civili con una accertata una riduzione della capacità lavorativa a due terzi (67%).
Successivamente il Decreto Legislativo 23 novembre 1988, n. 509 (art. 9) ha elevato la percentuale di invalidità minima al 74%.
L’innalzamento tuttavia è decorso dall’entrata in vigore delle tabelle percentuali di invalidità (Decreto Ministeriale 5 febbraio 1992) e cioè solo dal 1992 essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
Secondo la Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza 25 ottobre 2016, n. 21529 ci sono inoltre dei limiti reddituali.
Si deve far riferimento al reddito imponibile al netto degli oneri deducibili ex art. 10 TUIR.
La Corte sceglie la prima soluzione, confermando l’indirizzo giurisprudenziale di cui alla sentenza 4158/2001 e di cui, più di recente, all’ordinanza 11582/2015 (contraria è invece l’ordinanza 4223/2012).
La condizione richiesta per l’erogazione dell’assegno mensile di assistenza riservato agli invalidi parziali era l’iscrizione alle liste di collocamento, a meno che questi non siano stati dichiarati non collocabili al lavoro.
Solo con la modifica introdotta dalla L. n. 247 del 2007, art. 1, comma 35, infatti, il requisito occupazionale è cambiato e non si richiede più la incollocazione al lavoro, ma semplicemente lo stato di inoccupazione.
L’assegno mensile di assistenza lascia il posto all’ assegno sociale al compimento del sessantasettesimo anno di età
Di seguito le linee guida per la valutazione delle patologie di cui al DM del 92.
Chi ottiene una percentuale pari o superiore all’80% può ottenere dei benefici di contribuzione figurativi.