L’ ASSEGNO SOCIALE è un trattamento istituito dall’art. 3, comma 6, della l. 335/1995 che con effetto dal 1° gennaio 1996, ha sostituito la pensione sociale.
E’ una prestazione di carattere assistenziale e, quindi, prescinde dalla sussistenza di contributi a favore del richiedente.
I requisiti che persone di cittadinanza italiana o straniera devono possedere necessariamente per chiedere l’assegno sociale sono:
– aver 67 anni.
– avere condizioni di disagio economico.
il reddito entro le soglie stabilite annualmente viene accertato singolarmente per i cittadini non sposati in cumulo con i redditi del coniuge per chi è sposato.
Se il soggetto possiede redditi propri l’assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell’importo predetto, se non coniugato.
ovvero l’importo dell’assegno sociale può essere aumentato fino a due volte la somma prevista.
Nel caso in cui il richiedente sia sposato e si consideri anche il reddito del coniuge, compreso l’eventuale assegno sociale di cui sia beneficiario.
Avere la residenza in Italia e dieci anni di soggiorno legale e continuo nel territorio nazionale.
I cittadini europei devono essere iscritti all’anagrafe del Comune in cui risiedono.
Per i cittadini provenienti da Stati extra UE, è necessario possedere il permesso di soggiorno di lungo periodo.
E inoltre necessario rientrare nella categoria di cittadini stranieri o apolidi titolari dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria.
Gli stessi devono poi avere almeno 10 anni di residenza effettiva e continuativa in Italia, certificati dal Comune di residenza.
L’assegno sociale non è soggetto ad alcuna trattenuta fiscale poiché strettamente legato alla residenza in Italia non può essere esportato all’estero e non è reversibile ai superstiti in caso di morte.
La Corte di Cassazione, la quale con pronuncia del 15 settembre 2021 n. 24955 ha stabilito che “Il coniuge separato ha diritto all’Assegno Sociale di cui alla legge n. 335/1995 pur avendo rinunciato, in sede di separazione dei coniugi, al mantenimento e senza aver dato prova di essersi attivato per ottenere la modifica delle condizioni di separazione” ed ancora 9 luglio 2020 n. 14513 che ha stabilito che ai fini del riconoscimento dell’assegno sociale al coniuge separato o divorziato la rinuncia al mantenimento non costituisce prova certa della condizione di autosufficienza economica e quindi di inesistenza dello stato di bisogno.
Inoltre, dobbiamo escludere che, per il requisito reddituale previsto per l’assegno sociale, possa avere rilevanza l’astratta possibilità di richiedere l’assegno di mantenimento a carico del coniuge in sede di separazione (leggi approfondimenti su ondif). Per l’INPS, invece, vale il contrario ed esclude il diritto.