Cause di lavoro

Quando un lavoratore vuole far valer un proprio diritto relativo al proprio rapporto di lavoro è necessario che lo stesso sia accertato da un Magistrato.

In Italia è previsto un rito speciale con sezioni speciali del Tribunale.

Tale procedura è contemplata dagli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile come modificati dalla legge 4 novembre 2010, n. 183, e si differenzia da quello ordinario perché, teoricamente, è più celere, il Giudice del lavoro ha ampi poteri istruttori e perché sin dalla prima udienza il Giudice tenta la conciliazione della controversia.

Laddove la causa ha per oggetto differenze retributive è necessario procedere ad una accurata anamnesi lavorativa per capire il CCNL applicabile, il livello dovuto e quindi la retribuzione.
Anche il lavoratore a nero cioè con rapporto di lavoro non formalizzato può pretendere il pagamento di differenze retributive ovvero impugnare il licenziamento ovvero tutto quanto previsto dalla legge e dai contratti a prescindere dalla regolarizzazione del suo rapporto di lavoro.

Si sviluppano dapprima i conteggi analizzando le buste paga se ci sono, ovvero l’indicazione del percepito come stipendio, le ore di lavoro svolte, le ferie, il TFR eventualmente percepito.
Successivamente si tenta di addivenire ad una soluzione bonaria con il datore di lavoro.

Se non riesce la conciliazione si deposita il ricorso.

Oltre a documenti e necessario indicare i testimoni che si vuole sentire per provare la fondatezza della sussistenza dei propri diritti.

I nominativi dei testimoni devono essere forniti prima perché devono risultare scritti all’atto del deposito del ricorso: successivamente tali nominativi non potranno più essere modificati o integrati con nuovi nominativi.

La durata della causa è breve e dipende dalla celerità del giudice.

I costi sono a carico della parte che soccombe nel predetto giudizio.

Il nostro studio anticipa sempre tutti i costi legali necessari per il deposito del ricorso, incluso quello dei conteggi per differenze retributive.