Il potere disciplinare è la manifestazione del potere organizzativo e direttivo che spetta al datore di lavoro.
Il potere disciplinare cioè il potere di comminare sanzioni rientra nel potere di organizzazione e di direzione che spetta al datore di lavoro, libertà organizzativa tutelata dall’art. 41 Cost.
La fonte normativa di tale potere e declinata negli arti 2014-2015 e 2015 del codice civile e la procedura è stata normata dalla L’art. 7, L. 20 maggio 1970, n. 300.
Il datore di lavoro può esercitare il potere disciplinare per sanzionare il comportamento del lavoratore non conforme ai propri doveri di correttezza, alla diligenza e alla fedeltà richieste dalla natura della prestazione lavorativa.
La sanzione disciplinare è legittimamente irrogabile purchè siano preventivamente e specificatamente ( non genericamente) contestati gli addebiti.
Il lavoratore ha 5 giorni di tempo per poter giustificarsi rispetto alle contestazioni ricevute.
Ovviamente il datore deve dare conoscenza ai propri dipendenti delle condotte sanzionabili, Ciò avviene attraverso la affissione permanente in luoghi liberamente accessibili ai lavoratori del cd codice disciplinare che deve contenere chiaramente la condotta sanzionabile e la sanzione con l’indicazione della procedura da seguire.
La contestazione deve avvenire per iscritto e con riferimento a fatti specifici e concreti e con tempestività ovvero con ragionevole immediatezza.
Nella scelta della sanzione da comminare il datore di lavoro è tenuto a rispettare il principio di proporzionalità tra il fatto lesivo degli interessi datoriali e la gravità della sanzione in relazione alla natura e la qualità del rapporto di lavoro, il grado di affidamento e le responsabilità richieste dalle specifiche mansioni svolte, l’oggettiva entità della mancanza, l’intensità del dolo o la gravità della colpa del lavoratore.
A secondo della gravita della presunta infrazione commessa dal lavoratore è possibile che Nelle more del procedimento disciplinare, per gravi motivi e limitatamente al periodo necessario ad acquisire la certezza della sussistenza dei fatti addebitati, il lavoratore può essere sospeso dal servizio con salvezza della retribuzione.
Spesso i fatti contestati sono inesistenti ovvero il datore di lavoro utilizza come una clava il proprio potere disciplinare per piegare il lavoratore.
Alcune sentenze della Cassazione hanno individuato che l’abuso del potere disciplinare può dare luogo a fattispecie di mobbing (sentenza 30606-2017).