La pensione di reversibilità viene riconosciuto al coniuge ed ai figli i superstiti del pensionato deceduto o del soggetto che ancora non ha maturato il diritto alla pensione e che ha maturato 15 anni di anzianità contributiva e assicurativa o 5 anni di anzianità assicurativa e contributiva di cui 3 anni, come minimo, nei 5 anni che precedono la data della morte.
Nel primo caso si parla di pensione di reversibilità diretta poiché il dante causa già fruiva di una pensione nell’altro caso si tratta di una pensione indiretta.
La pensione di reversibilità è pari ad una quota percentuale della pensione del dante causa.
Spetta:
– al coniuge o l’unito civilmente;
– al coniuge separato;
– al coniuge divorziato a condizione che sia titolare dell’assegno divorzile, che non sia passato a nuove nozze e che la data di inizio del rapporto assicurativo del defunto sia anteriore alla data della sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
– Ai figli come vedremo di seguito.
È necessario risultare, al momento del decesso del pensionato, a suo carico, ossia non avere quei requisiti reddituali che l’ordinamento stabilisce per ritenere un soggetto autonomo dal punto di vista economico e quindi in grado di mantenersi da solo.
La pensione ai superstiti infatti viene riconosciuta ai soggetti contemplati dalla normativa di riferimento, solo se a carico del defunto e pertanto mantenuti abitualmente dallo stesso. Rileva inoltre ai fini del requisito della vivenza a carico la convivenza (vedasi Cass. 28608-2018).
Una quota della pensione de quo spetta anche:
– I figli minorenni alla data del decesso del dante causa;
– I figli inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso, indipendentemente dall’età;
– I figli maggiorenni studenti, a carico del genitore al momento del decesso, che non prestino attività lavorativa, che frequentano scuole o corsi di formazione professionale equiparabili ai corsi scolastici, nei limiti del 21° anno di età;
– I figli maggiorenni studenti, a carico del genitore al momento del decesso, che non prestino attività lavorativa, che frequentano l’università, nei limiti della durata legale del corso di studi e non oltre il 26 anno di età.
Per negare la reversibilità della pensione del genitore defunto al figlio maggiorenne inabile al lavoro non basta che questi abbia un reddito, ma occorre anche verificare, con riferimento al requisito della vivenza a carico, se le sue entrate superino o meno la soglia richiesta per ottenere la pensione di invalidità civile totale ( Cass. 23058/2020 ).
Il nostro studio ha affrontato con risultati sempre vittoriosi casi di pensione di reversibilità negati dall’INPS.