Rendita per infortunio o malattia professionale

Il lavoratore, durante lo svolgimento del rapporto di lavoro ed a causa di esso, può subire eventi traumatici ovvero può ammalarsi.

Per quanto concerne l’infortunio sul lavoro si parla della cosiddetta causa violenta e cioè quando l’evento traumatica si verifica in modo immediato ed appunto traumatico, mentre la malattia professionale si sviluppa nel tempo per l’esposizione ad un fattore di rischio.

L’INAIL ha il compito di garantire prestazioni economiche al verificarsi di infortuni e/o di malattie professionali che provocano uno stato di inabilità temporanea assoluta al lavoro.

Inoltre se la malattia e/o l’infortunio provoca uno stato di inabilità permanente con un grado di invalidità pari o superiore al 6% e fino al 15% spetta un indennizzo economico.
Se tali menomazione superano un percentuale di invalidità pari o superire al 16% si ha diritto ad una rendita.

I Liberi professionisti ed i lavoratori autonomi, salvo alcune categorie come artigiani e coltivatori diretti, sono esclusi dal beneficio.

Se l’INAIL dovesse respingere la richiesta di indennizzo oppure la accoglie in misura inferiore a quanto il lavoratore ritiene di avere diritto, si può presentare ricorso entro 60 giorni dalla data di ricevimento della lettera di notifica del provvedimento contestato.

Tale termine non perentorio.
L’INAIL ha 150 giorni di tempo per pronunciarsi o 210 nel caso di revisione delle rendite.

Se l’INAIL non si dovesse dare alcuna risposta entro 60 giorni oppure l’esito dovesse essere negativo, il lavoratore, per il tramite del nostro studio legale può depositare ricorso al Tribunale competente: L’esperimento della fase di revisione in sede amministrativa è una via obbligata per la contestazione delle statuizioni dell’istituto, come chiarisce il successivo art. 111, c. 1, ai sensi del quale “il procedimento contenzioso non può essere istituito se non dopo esaurite tutte le pratiche prescritte dal presente titolo per la liquidazione amministrativa delle indennità“.

Il ricorso deve essere presentato entro e non oltre il termine di 3 anni e 150 giorni, oppure di 3 anni e 210 giorni in caso di revisione, dal giorno della manifestazione della malattia professionale.

Si allega una interessante Guida INAIL e si ricorda che il nostro studio tramite i propri medci legali consente la gestione sia amministrativa che giudiziale.