Le dimissioni della lavoratrice sono regolate specificatamente dalla legge.
Le dimissioni della lavoratrice madre sono infatti regolate dall’art. 55 del D.Lgs. n. 151/2001. Tale La norma che è stata implementate nel 2012 e nel 2015, dispone che durante il periodo di gravidanza e nei primi 3 anni di vita del bambino o in caso di figlio adottivo o in affidamento nei primi 3 anni di accoglienza del minore, le dimissioni devono essere rassegnate in sede cosiddetta protetta.
Come dimettersi?
La pria cosa da fare è quella di preparare la lettera di dimissioni, poi inoltrare a mezzo pec la comunicazione o a mezzo lettera Ar oppure consegnandola a mani ed avendo cura di farsi sottoscrivere una copia per ricezione.
Successivamente bisogna recarsi alla sede dell’ispettorato del lavoro più vicina e chiedere di volere procedere alla convalida delle dimissioni La convalida è l’atto con cui l’ispettorato del lavoro ratifica le dimissioni presentate al proprio datore di lavoro.
Anche questa fase può essere fatta attraverso una richiesta inviata a mezzo pec e poi recarsi all’ispettorato per compulsare la fissazione dell’incontro a cui dovrà partecipare, ovviamente, solo la lavoratrice dimissionaria..
Cosa succede all’ispettorato del lavoro ? la lavoratrice, tramite colloquio, è chiamata a confermare davanti a un funzionario dell’ispettorato del lavoro la propria volontà di dimettersi le ragioni.
Consiglio di portare tutta la documentazione relativa al rapporto di lavoro ad esempio il contratto di lavoro etc.etc
Di solito, durante il colloquio, il funzionario informa la lavoratrice quali sono i suoi diritti e verifica che la volontà di dimettersi sia stata veramente libera oppure forzata dal datore di lavoro.
La procedura, che deve concludersi entro 45 giorni dall’invio della richiesta di convalida, dopo la convalida le dimissioni diventano efficaci e danno diritto a percepire la naspi.
Le dimissioni che siano intervenute durante il periodo tutelato di maternità, ossia a partire da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del bambino si considerano sempre rassegnate per giusta causa e quindi danno diritto alla Naspi
Per poter fruire della Naspi la lavoratrice dimissionaria entro il compimento del primo annodi età del bimbo, dovrà presentazione della relativa domanda all’INPS, nei termini ivi previsti.
Ovviamente dovranno sussistere gli ulteriori requisiti di legge in termini di anzianità di lavoro e le 13 settimane di contributive negli ultimi 4 anni di lavoro.
Naturalmente i periodi di assenza dal lavoro per maternità obbligatoria e congedo parentale se all’inizio dell’astensione risulta versata contribuzione determinano un ampliamento pari alla durata degli eventi medesimi del periodo di dodici mesi all’interno del quale ricercare il requisito delle trenta giornate.
La stessa procedura dovrà essere seguita dalla madre, o dal padre, che si dimettono dopo il compimento del primo anno di età del figlio ed entro il terzo annodi compimento del bimbo, con la differenza che in questo caso le dimissioni dovranno essere date con preavviso e non danno luogo di diritto alla naspi.
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