Indennità di frequenza scolastica o terapeutica

La indennità di frequanza scolastica o terapeutica

L’indennità di frequenza scolastica o terapeutica è una indennità di tipo assistenziale che viene riconosciuta ai soggetti minori di 18 anni.

Tale indennità viene attribuita ai minori che hanno difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.
La indennità di frequenza scolastica o terapeutica è riconosciuta anche ai minori che abbiano una perdita uditiva superiore a determinati limiti e cioè 60 decibel nell’orecchio migliore nelle frequenze 500, 1200 e 2000 hertz (ipoacusia).
La patologia come la D.S.A., Disturbi Specifici dell’Apprendimento, quali la dislessia, la discalculia, la disortografia, e la disgrafia possono essere patologie che, a secondo la loro gravità danno diritto alla indennità di frequanza.
Ma perchè si chiama indennità di frequenza? Si chiama indennità di frequenza perché l’indennità è subordinata alla frequenza continua o anche periodica di centri ambulatorialispecializzati nel trattamento terapeutico
oppure alla frequenza di scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna.

E’ bene sapere che la durata del beneficio  è, limitata alla reale durata del trattamento o del corso e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di effettivo inizio della frequenza al corso o al trattamento stesso ed ha termine con il mese successivo a quello di cessazione della frequenza.

Cosa succede se sicessa la frequenza a scuole  o terapie?  comporta, pertanto, la revoca della prestazione.

Come per l’assegno di invalidità civile , l’Indennità di frequenza scolastica ai minori è subordinata anche a determinati limiti reddituali personali.

I limiti di reddito personali per l’anno 2023 non possono eccedere il valore di 5.391,88  e sono valutabilii reddti diqualsiasi natura escluso la casa di abitazione.

Ma cosa succede quando il minore che percepisce l’indennità di frequenza diventa magiorenni?

La legge 114/2014 , ha stabilito che i titolari di indennità di frequenza che “abbiano provveduto a presentare la domanda in via amministrativa entro i sei mesi antecedenti il compimento della maggiore età, sono riconosciute in via provvisoria, al compimento del diciottesimo anno di età, le prestazioni erogabili agli invalidi maggiorenni. Rimane fermo, al raggiungimento della maggiore età, l’accertamento delle condizioni sanitarie e degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore”.

Lo studio legale Pelosi ti assite in ogni fase sia qualla amministrativa che giudiziaria.

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