Si chiama così perché un tempo era veramente una busta attraverso la quale veniva consegnata la retribuzione ai dipendenti.
Su tale << busta >> venivano anche trascritti i parametri utilizzati per addivenire all’importo della paga contenuto nella busta.
La busta paga, permette al lavoratore di controllare che la propria retribuzione sia conforme a quanto stabilito dal ccnl ed alle ore effettive di lavoro ed alle mansioni effettivamente svolte, può controllare le ferie, i permessi e l’ammontare dei contributi previdenziali versati.
La sottoscrizione della busta paga significa solo che si è ricevuto la busta paga e null’altro (cass. Ord. N° 29367/2018).
Pertanto neanche la consegna al lavoratore della busta paga, ossia del prospetto contenente l’indicazione di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione, ai sensi della L. 5 gennaio 1953, n. 4, art. 1, non prova che quanto ivi indicato corrisponde alla prestazione effettivamente resa dal lavoratore.
Circa il pagamento , ove il lavoratore ne contesti la corrispondenza alla retribuzione effettivamente erogata è onere del datore di lavoro provare l’effettivo pagamento della retribuzione. La legge n. 205/2017 ha imposto l’obbligo, con decorrenza dal 01/07/2018, di corrispondere ai lavoratori la retribuzione (e ogni suo anticipo) con strumenti di pagamento tracciabili << art.1 comma 911. I datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato. >>
Bisogna sempre controllare il cedolino paga perché spesso i datori di lavoro caricano assenze o ferie o permessi che di fatto non sono stati fruiti.
Il lavoratore può, anche successivamente alla risoluzione del proprio rapporto di lavoro chiedere il pagamento delle differenze retribuite maturate durante il pregresso rapporto di lavoro, sempre che non abbia sottoscritto una valida conciliazione in sede sindacale.