Impugnativa di licenziamento

Quando si subisce un licenziamento, quando il datore di lavoro risolve il rapporto di lavoro e lo si vuole contestare, bisogna necessariamente inviargli una comunicazione con cui si << impugna >> il licenziamento cioè si manifesta la volontà di contestare la validità del licenziamento e di voler opporsi ad esso (art.6 Legge 604/1966, modificato dall’art. 32 della Legge 183/2010).

Il licenziamento può essere impugnato dal lavoratore anche tramite l’intervento del sindacato.
L’impugnazione può essere portata a conoscenza del datore di lavoro con qualsiasi mezzo idoneo, come lettere, telegrammi o fax, parchè per iscritto ed in modo che sia abbia la prova dell’adempimento .

Consiglio raccomandata con ricevuta di consegna.

La Legge 183/2010 ha confermato che l’impugnazione del licenziamento deve avvenire entro il termine di 60 giorni dalla data del licenziamento o dalla successiva data di comunicazione dei motivi. Scaduto inutilmente tale termine, il lavoratore perde la possibilità di richiedere al Giudice del lavoro di accertare l’invalidità del licenziamento.

Non solo ma il ricorso giudiziario deve avvenire nei successivi 180 giorni pena la decadenza dall’azione giudiziaria.

Attenzione!
La normativa in tema di impugnazione del licenziamento (Legge 183/2010) riguarda anche altre controversie, oltre di casi di invalidità del licenziamento e precisamente:

 

  • tutti i i licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla legittimità del termine apposto al contratto;
  • il recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto;
  • i contratti di lavoro a termine;
  • l’azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro;
  • il trasferimento del lavoratore;
    la cessione di contratto di lavoro nell’ambito di un trasferimento d’azienda la somministrazione irregolare e tutti gli altri casi in cui si chieda la costituzione o l’accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto;