L’assegno ordinario di invalidità è subordinato ad un’invalidità che riduce la propria capacità lavorativa a meno di un terzo, anche il versamento di cinque anni di contributi, di cui tre devono risultare accreditati nell’ultimo quinquennio.
Regolamentato dalla Legge n. 222 del 12 giugno 1984, al comma 1 dell’Art. 1, si stabilisce che viene considerato invalido, ai fini dell’assegnazione del suddetto assegno, l’assicurato la cui capacità di lavoro, “in occupazioni confacenti alle sue attitudini”, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo.
La valutazione per la concessione dell’assegno ordinario d’invalidità deve essere fatto tenendo conto della concreta realtà di svolgimento della professione con un particolare approfondimento anche degli effetti usuranti provocati dalla professione stessa.
In materia di invalidità pensionabile, la L. n. 222 del 1984 ha adottato, come criterio di riferimento ai fini del conseguimento del diritto all’assegno ordinario di invalidità, non la riduzione della generica capacità lavorativa, alla stregua della L. 30 marzo 1971, n. 118 relativa ai mutilati ed invalidi civili, bensì la riduzione della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini dell’assicurato; ne consegue la inidoneità del parametro di valutazione dell’invalidità civile a valutare l’invalidità pensionabile neanche come guida di massima, a meno che nell’ambito di questa diversa valutazione non si dia espressa ragione dell’adeguamento del parametro all’oggetto specifico della diversa invalidità da valutare …”
Non solo, ma sono previsti anche dei limiti di reddito, superati i quali l’assegno si riduce senza, tuttavia, mai azzerassi ed è compatibile con la prosecuzione del rapporto di lavoro e/o altre attività professionali.
Per la valutazione dell’incidenza delle patologie sulla diminuzione della capacità di lavoro generica, non si applicano le tabelle previste per la valutazione dell’invalidità civile di cui al DM del 1992.
La valutazione è relativa alla misura della diminuzione delle capacità di lavoro confacenti alle attitudini specifiche del richiedente. La legge 222/84.