In linea generale, possono accedere alla Naspi i lavoratori dipendenti che perdono involontariamente il proprio posto di lavoro ovvero a seguito di dimissioni per giusta causa e coloro che hanno risolto consensualmente il rapporto di lavoro nell’ambito della procedura di 2000, n .181, e successive modificazioni.
Il dipendente può dimettersi per giusta causa con effetto immediato nel caso in cui un grave inadempimento o una qualsiasi azione od omissione del datore di lavoro, che renda impossibile o non produttiva la prestazione, non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro.
Ciò è quanto previsto dall’art. 2119 c.c.
A titolo esemplificativo e non esaustivo:
– demansionamento;
– mancato pagamento della retribuzione;
– trasferimento del lavoratore da una sede ad un’altra in assenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive previste dall’art. 2103 c.c.;
– mobbing; – comportamento ingiurioso assunto dal superiore gerarchico;
– molestie sessuali sul posto di lavoro.
E’ necessario, inoltre, recarsi presso l’ispettorato del lavoro ed avviare una denuncia specifica proceduta da una diffida tramite avvocato.
Infine è possibile lavorare senza perdere lo stato di disoccupazione e, quindi, il diritto alla Naspi.
L’elemento determinante è il reddito percepito, che cambia in base alla tipologia di attività svolta, secondo quanto stabilito dalla legge, nel 2022:
– per il lavoro dipendente la soglia è 8.145 euro all’anno: si considera, indipendentemente dalla durata prevista del rapporto di lavoro, la retribuzione annua imponibile ai fini IRPEF (quindi al netto dei contributi a carico del lavoratore) di riferimento;
– per quello autonomo il limite, invece, si ferma a 4.800 annui.(Circolare_numero_26_del_16-02-2022)
La domanda di Naspi 2022 deve essere presentata entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dal licenziamento o dalle dimissione per giusta causa.
Domanda anticipo Naspi 2022
Anche nel 2022 i disoccupati possono presentare domanda di anticipo Naspi qualora intendano avviare un’attività di lavoro autonomo con apertura di partita IVA. In tal caso l’importo dell’indennità spettante verrà erogato in un’unica soluzione.
Spesso L’INPS, nonostante la sussistenza dei requisiti sopra descritti non eroga la prestazione naspi.
Lo studio legale, dopo aver valutato la sussistenza dei requisiti, avvia una fase amministrativa che molto spesso viene accolta ed il nostro cliente beneficerà della relativa indennità. In manca si depositerà ricorso giudiziario. Leggasi sentenza 1529/2021 per un caso trattato dal nostro studi).